Come noto l’art. 32 della legge n. 182/2010 ha introdotto nuovi termini di decadenza dall’impugnazione del licenziamento e li ha estesi anche a fattispecie diverse dal licenziamento tra le quali, al comma 3), è ricompreso “il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409 n. 3) c.p.c.”.
Nonostante la formula, generica e imprecisa, utilizzata dal legislatore, il rinvio all’art. 409 n. 3) c.p.c., secondo l’opinione di certa dottrina (cfr. ad es. C.A. Nicolini “L’evoluzione del regime di decadenze nei rapporti di lavoro” in R.I.D.L. 2013 n. 3, I, pag. 609 e ss.; M. Pollaroli: “Collegato Lavoro: anche gli agenti devono impugnare il recesso” in Guida al Lavoro n. 27 del 2011, p. 32; M.M. Mutarelli: “L’impugnazione del recesso del committente nel lavoro parasubordinato “ in Il Contezioso del lavoro nella legge 4 novembre 2010 n. 183 – 2011, 283”), includerebbe tra coloro che sono tenuti ad impugnare il recesso entro sessanta giorni dalla sua comunicazione e che sono poi tenuti a depositare il ricorso giudiziale entro il successivo termine di centottanta giorni (o di sessanta giorni, decorrenti dal rifiuto della conciliazione richiesta), anche gli agenti che svolgono la loro attività in maniera prevalentemente personale (ovvero persone fisiche e piccoli imprenditori).
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