mercoledì 22 novembre 2017

Conti correnti e ripetizione degli interessi indebiti

La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente dà ai clienti il diritto alla restituzione degli interessi

L’art. 117 del Testo Unico Bancario (“TUB”) sancisce, al primo comma, che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” e prosegue, al terzo comma, che “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Sul punto, la Suprema Corte, in linea con il proprio consolidato orientamento, ha recentemente affermato che “il contratto formale intanto si perfeziona ed acquista giuridica esistenza, in quanto le dichiarazioni di volontà che lo creano siano state formalizzate” in un contratto di conto corrente validamente stipulato fra le parti (Cass. n. 5919/2016). 

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