Per tutti i datori di lavoro, compresi quelli assicurati in altri enti, dal 12 ottobre è scattato l’obbligo di comunicare i dati degli infortuni che comportino l’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
I dati dovranno essere comunicati al SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.
<<Come precisato nella circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017, la segnalazione all’Istituto – a fini statistici e informativi – deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972 euro (articolo 55, comma 5, lettera h, D.Lgs. 81/08)>>.
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