Con la riforma operata dal D.lgs. 158/15, la soglia di punibilità, oltre la quale scatta il reato di omesso versamento dell'Iva, è stata innalzata a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
E’ prevista una causa di non punibilità, nel senso che il contribuente non è punibile ai sensi dell’art.10 ter D.Lgs.74/2000 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integralmente pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, oltre al ravvedimento operoso.
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