venerdì 24 novembre 2017

Diritto al trasferimento per i pubblici dipendenti

Con l'attuale quadro normativo è più facile ottenere il trasferimento per ricongiungersi col figlio minore di tre anni: lo conferma la giurisprudenza

L’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nella versione originaria, introdotta dalla l. 350/2003, prevedeva che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda”. 

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