Lo ha statuito la Corte di Cassazione, Sesta sezione, con l’ordinanza n. 23887 depositata il 11/10/2017, secondo la quale tale notifica è da considerarsi inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio della controparte (conforme Cass. 23/8/2017, n. 20306; 5/6/2017, n. 13956; 30/9/2016, n. 19467).
La Suprema Corte ha chiarito che fino al 10 settembre 2017 continua ad applicarsi l’art. 4 del D.lgs. n. 261 del 1999 secondo cui, per esigenze di ordine pubblico, i servizi relativi alle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, tra cui vanno annoverati gli atti tributari, sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A.
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