Il reato di stalking, introdotto in Italia nel 2009, consiste nelle condotte reiterate di chi minaccia o molesta in modo da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare, il termine “Stalk” in inglese significa “appostarsi, inseguire” e descrive ogni tipo di minaccia o molestia ripetuta e assillante che produce nella vittima un grave stato di ansia e di paura. Il summenzionato reato viene espressamente disciplinato dall’art. 612 bis c.p. secondo cui testualmente si statuisce quanto segue “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
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