mercoledì 8 novembre 2017

Reato di stalking, quali condotte di reato

La Corte di Cassazione identifica varie fattispecie comportamentali nelle quali può essere ravvisato il reato di stalking

Il reato di stalking, introdotto in Italia nel 2009, consiste nelle condotte reiterate di chi minaccia o molesta in modo da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
In particolare, il termine “Stalk” in inglese significa “appostarsi, inseguire” e descrive ogni tipo di minaccia o molestia ripetuta e assillante che produce nella vittima un grave stato di ansia e di paura. Il summenzionato reato viene espressamente disciplinato dall’art. 612 bis c.p. secondo cui testualmente si statuisce quanto segue “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. 

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