giovedì 9 novembre 2017

Overbooking, cancellazione e ritardo del volo

Nell’era del boom delle compagnie low-cost, quali sono le tutele per i passeggeri?

Nell’era del boom delle compagnie low-cost e della conseguente intensificazione del traffico aereo accade purtroppo sempre più frequentemente che il proprio volo venga inaspettatamente cancellato, che arrivi a destinazione con un ritardo importante o che delle compagnie aeree, pur di sfruttare fino in fondo le capacità di trasporto, accettino prenotazioni in numero maggiore rispetto ai posti in aereo.
In tali ipotesi, per fortuna il povero passeggero può avvalersi dei diritti sanciti dal regolamento (CE) n. 261/2004 (nonché della nutrita giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’unione Europea), il quale stabilisce delle tutele per tutti coloro che rimangono vittima delle anzidette pratiche commerciali sleali.
In particolare, nell’ipotesi di overbooking o negato imbarco il citato Regolamento europeo stabilisce che la compagnia aerea è innanzitutto tenuta a fare appello a persone che rinuncino volontariamente al volo in cambio di determinati benefici.

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