venerdì 1 settembre 2017

Concorso di persone o connivenza non punibile?

Il Tribunale di Roma ha ribadito che la mera consapevolezza della presenza dello stupefacente non è reato, ma semplice connivenza non punibile

Con la sentenza n. 18702 del 01.12.2015 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, ribadendo un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (su tutte, Cass. Pen. n. 1859/15), ha stabilito che il concorso di persone nel reato è configurabile solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell'illecito. Pertanto, perchè possa escludersi il concorso di persone e ritenere la connivenza non punibile - in ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente - occorre che l'agente mantenga un comportamento 'meramente passivo', privo cioè di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui. 

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: