Con la sentenza n. 18702 del 01.12.2015 il Tribunale di Roma in composizione monocratica, ribadendo un principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (su tutte, Cass. Pen. n. 1859/15), ha stabilito che il concorso di persone nel reato è configurabile solo in presenza di un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell'illecito. Pertanto, perchè possa escludersi il concorso di persone e ritenere la connivenza non punibile - in ipotesi di detenzione illecita di sostanza stupefacente - occorre che l'agente mantenga un comportamento 'meramente passivo', privo cioè di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione della condotta detentiva altrui.
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