Il caso è di un contribuente a cui sono state revocate le agevolazioni c.d. “prima casa” relative all’immobile acquistato in comunione legale con la moglie, per non aver trasferito la residenza presso il suddetto immobile nel termine decadenziale di 18 mesi dalla data del rogito, bensì per aver ceduto alla moglie l’intera proprietà del bene in luogo dell’indennità di mantenimento, in adempimento di una condizione della separazione consensuale omologata dal Tribunale.
Il Contribuente per prima ha visto rigettare il proprio ricorso per la revoca del provvedimento sanzionatorio dalla Commissioni Tributaria Provinciale e poi, dopo aver proposto appello, anche dalla Commissione Tributaria Regionale.
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