L’art. 11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 96/2017) sancisce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 24 aprile 2017 (c. d. rottamazione del contenzioso tributario) dinanzi ad una Commissione tributaria (provinciale o regionale), dinanzi alla Corte di Cassazione nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate.
La citata norma consente a chiunque abbia in corso alla data del 24 aprile 2017 una controversia in cui è parte l’Agenzia delle entrate o un ente locale (regione, provincia o comune) e che intende aderire alla rottamazione del contenzioso tributario, di chiudere tale vertenza pagando soltanto il tributo oggetto del contenzioso in primo grado, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e, nel caso di pagamento rateizzato, gli interessi, nonché le eventuali spese di notifica indicate nell’atto; mentre sono “condonati” le sanzioni col-legate al tributo e gli interessi di mora.
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