giovedì 21 settembre 2017

L’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis

Ammissibilità e requisiti

A differenza dell'accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., la consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis cpc, non richiede per il suo espletamento il requisito dell’urgenza, ovvero il pericolo che nell'attesa dell'instaurazione del processo di merito gli elementi di prova vengano dispersi. 
La previsione normativa di cui all’art. 696 bis c.p.c., svolge essenzialmente una funzione deflattiva del contenzioso civile, tesa ad  un accertamento “valutativo” cui si aggiunge la funzione, attribuita al consulente tecnico, di tentare la conciliazione della controversia. 
L’ATP quindi è finalizzato ad effettuare valutazioni di cause e di danni, per cui è possibile anticipare delle valutazioni, che in precedenza erano riservate solo alla fase istruttoria propria del giudizio di merito. 
La consulenza tecnica preventiva può essere promossa nelle controversie relative al pagamento di somme di denaro, correlato ad illeciti contrattuali o extracontrattuali, potendo accertare anche l'an oltre al quantum del diritto fatto valere. 

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