L'assegnazione temporanea è prevista dall'art. 42 bis del D.Lgs 151/2001. Tale disposizione legislativa che sembrava, fino a qualche tempo fa, applicabile solo ad un parte di dipendenti pubblici, secondo la pacifica interpretazione fornita dai Tribunali, risulta applicabile anche nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato del comparto scuola (docenti, Ata, collaboratori, Dsga, Dirigenti).
Tale norma consente al lavoratore con figli di età inferiore a tre anni di ottenere sedi scolastiche vicine rispetto alla propria abitazione ed è finalizzata alla tutela della prole e della famiglia. La norma richiede, però, il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
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