E’ pacificamente riconosciuto dalla Giurisprudenza il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori anche dopo il compimento della maggiore età.
L’art. 337 septies c.c., inserito dall’art. 55 D.Lgs. 154/2013, a decorrere dal 7/2/2014, prevede espressamente che il Giudice, dopo aver valutato le circostanze, disponga un assegno periodico a favore dei figli maggiorenni che non siano indipendenti economicamente.
Le circostanze che il Giudice vaglierà saranno principalmente l’età del figlio, l’effettiva acquisizione di una competenza tecnica e professionale, l’impegno nella ricerca di una occupazione e la complessiva condotta del medesimo dal raggiungimento della maggiore età.
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
Segui Pronto Professionista su Facebook: |