mercoledì 20 settembre 2017

Nullità del contratto di mutuo fondiario

Le conseguenze del mancato rispetto del limite di finanziabilità (Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 13 luglio 2017 n. 17352)

E’ del 13 luglio scorso la pronuncia n. 17352 della Corte di Cassazione che sancisce l’automatica nullità dei contratti di mutuo fondiario che non rispettino il limite di finanziabilità previsti dall’art. 38 c.2  D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. TUB) e dalla conseguente Delibera Cicr.
Nel dettaglio l’art. 38 del TUB prevede, al primo comma, che il credito fondiario abbia ad oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, mentre, il secondo comma, dispone che spetta alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti (individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi) e le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie possano impedire la concessione dei finanziamenti.

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