Per gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi formati e/o emessi dall’Agenzia delle Entrate, Dogane, Monopoli, Enti locali e Comuni sussiste un’opportunità (obbligatoria entro il limite di legge) di non approdare direttamente al contenzioso tributario, qualora i tributi interessati siano di valore inferiore a 20.000,00 euro (somma che dal 2018 salirà ad euro 50.000,00), o lo siano le sanzioni qualora l’atto si riferisca solo a queste.
Si tratta di una tutela alternativa al giudizio tributario denominata “reclamo-mediazione”. In buona sostanza, contestualmente all’impugnazione dell’atto, viene formulata un’istanza di riesame indirizzata, almeno per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, ad altro ed autonomo Ufficio rispetto a quello che ha concretamente emesso l’atto impositivo. Da rilevare che comunque non tutte le Amministrazioni possono dotarsi di strutture autonome e dedicate a tale “revisione” dei propri atti.
Nonostante ciò, almeno in linea teorica, il riesame dell’atto dovrebbe avvenire con maggior spirito critico ed autorevolezza, soprattutto alla luce delle difese già esposte dal contribuente nel proprio ricorso, che dovrebbero consentire all’Amministrazione di valutare l’opportunità di accettare il rischio della prosecuzione del contenzioso o di aprire un dialogo con il contribuente, acconsentendo ad una riduzione delle pretese, per addivenire ad una soluzione concordata e preventiva della vertenza tributaria.
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