lunedì 18 settembre 2017

Nuovo regime per cassa: gestione delle rimanenze

In parte chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2017

La gestione delle rimanenze di magazzino nel nuovo principio di cassa per le imprese in contabilità semplificata è stata in parte chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2017. In tale documento, dopo aver chiarito che nel concetto di rimanenze finali rientrano le  rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, e  le rimanenze dei titoli, viene anche chiarita la modalità di determinazione del reddito imponibile. Dal momento che con il nuovo principio di cassa si tiene conto del momento dell'incasso o del pagamento per la formazione del reddito imponibile, anche le merci quindi costituiscono un costo nel momento in cui sono acquistate senza tener conto del loro effettivo utilizzo. Di conseguenza, l’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/ ha previsto che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza debbano essere  portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime di cassa. Negli anni successivi, invece,  la determinazione del reddito imponibile non terrà più conto delle esistenze iniziali né delle rimanenze finali.

Leggi tutto l'articolo.

Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.


Segui Pronto Professionista su Facebook: