Com'è ormai tristemente noto, uno dei temi più caldi, in tema di separazione dei coniugi, è l’assegnazione della casa coniugale, in quanto spesso il coniuge assegnatario non è il coniuge proprietario dell’abitazione.
In merito, l’art. 55 del D.Lgs. n. 154/2013 ha aggiunto nel nostro Codice Civile l’art. 337-sexies, coma 1, così recita: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
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