giovedì 28 settembre 2017

Riduzione del canone di locazione

La riduzione del canone di locazione, a differenza di un eventuale aumento, non dà luogo alla necessità di riliquidare l’imposta di registro assolta

Ai sensi dell’art. 19 (rubricato “Denuncia di eventi successivi alla registrazione”) del TUR (Testo Unico Imposta di Registro) il verificarsi di eventi che danno luogo a un’ulteriore liquidazione dell’imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. La riduzione del canone di locazione, a differenza di un eventuale aumento, non dà luogo alla necessità di riliquidare l’imposta di registro assolta, poiché l’imposta pagata è stata superiore a quella attuale (minor imponibile)  per cui non andrebbe fatta alcuna comunicazione. E’ tuttavia opportuno per le parti redigere una scrittura privata e registrarla presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ciò al fine di dare data certa all’accordo aggiunto tra conduttore e locatore e darne un’efficacia probatoria nei confronti di terzi (Circolare n. 60/E/2010). 

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