Ai sensi dell’art. 19 (rubricato “Denuncia di eventi successivi alla registrazione”) del TUR (Testo Unico Imposta di Registro) il verificarsi di eventi che danno luogo a un’ulteriore liquidazione dell’imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono. La riduzione del canone di locazione, a differenza di un eventuale aumento, non dà luogo alla necessità di riliquidare l’imposta di registro assolta, poiché l’imposta pagata è stata superiore a quella attuale (minor imponibile) per cui non andrebbe fatta alcuna comunicazione. E’ tuttavia opportuno per le parti redigere una scrittura privata e registrarla presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e ciò al fine di dare data certa all’accordo aggiunto tra conduttore e locatore e darne un’efficacia probatoria nei confronti di terzi (Circolare n. 60/E/2010).
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