Nei processi penali, sempre più spesso, vengono acquisite prove informatiche rappresentate da comuni CD sui quali è stato copiato/incollato un ceto file, originato in altro supporto (cellulare, fotocamera ecc.).
A parere di chi scrive, l'acquisizione di tale prova non può essere assimilata ad una semplice produzione documentale ma richiede maggiori garanzie circa la genuinità del contenuto e della “catena di custodia” del file originario.
Si pensi, ad esempio, ad un CD prodotto dalla persona offesa contenente la trasposizione di una conversazione avuta con l'indagato registrata con telefono cellulare e successivamente copiata su CD dalla stessa persona, con il proprio computer. Può essere contestato dalla difesa? A parere di chi scrive, sì.
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