L’Art. 11 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 96/2017 introduce la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Sono definibili le controversie relative alle imposte dirette ed indirette, i tributi locali (ICI, IMU e TARSU), ad accezione di alcune fattispecie contemplate nella Circolare Ministeriale 22E del 20/07/2017 (IVA all’importazione, rimborsi etc.) nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate (ed anche i Comuni per i tributi locali) pendenti in ogni stato e grado di giudizio con costituzione in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24/04/2017.
Per usufruire dell’agevolazione, si dovranno versare le imposte e gli interessi al netto di sanzioni ed interessi di mora.
Qualora la lite riguardasse esclusivamente le sanzioni, si dovrà versare il 40% dell’importo contestato.
La domanda dovrà essere presentata entro il 2/10 p.v. ed il pagamento, se superiore ad € 2.000,00, si potrà versare alle seguenti scadenze: 2/10/2017 40%; 30/11/2017 40%; 2/07/2018 20%
Tale norma agevolativa presenta profili di criticità e di scarsa convenienza.
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