L'iscrizione nella centrale rischi della Banca d'Italia, effettuata nei confronti di un soggetto per il mancato rimborso di un finanziamento bancario, è illegittima se l'iscrizione non è preceduta dall'invio al cliente della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con preavviso di segnalazione alla centrale rischi e se la banca non ha proceduto ad effettuare un indagine sull'effettiva insolvibilità del cliente.
Il mancato preavviso costituisce una violazione dell'art 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie.
Detta violazione non consente infatti al cliente di conoscere l'imminente sua segnalazione e, quindi, di adottare le eventuali iniziative volte ad evitare un tale evento; sicchè la mancanza del preavviso si traduce nell'illegittimità della segnalazione stessa in quanto lesiva dei diritti dell'interessato.
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