Ai sensi dell'art. 157 c.c. i coniugi possono di comune accordo, senza che sia necessario l'intervento del giudice, far cessare gli effetti della sentenza di separazione con espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La riconciliazione è caratterizzata dall'animus conciliandi, ovvero dalla volontà dei coniugi di voler ripristinare il rapporto di coniugio.
Dunque, per rimuovere la situazione concreta e giuridica determinata dal provvedimento giudiziale deve verificarsi la riconciliazione dei coniugi con i requisiti previsti dalla legge e cioè la ricostruzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali oppure un'espressa dichiarazione in tal senso.
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