Il mediatore è individuato dall’articolo 1754 c.c., come “colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.” La legge n. 39/89 sancisce che l’attività di mediazione è consentita solo agli iscritti in un ruolo speciale previsto dalle Camere di Commercio.
Fatte le dovute premesse, l’oggetto del presente articolo attiene nello specifico alla figura del mediatore immobiliare, vale a dire quel soggetto che presta la propria attività professionale nell’ambito della compravendita immobiliare o nelle locazioni private e commerciali.
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