Nella fattispecie concernente la geografia giudiziaria la straordinaria necessità ed urgenza dichiarata e contenuta nel preambolo del decreto legge numero 128 del 2011 non è stata neppure ripetuta nella legge di conversione del predetto decreto legge numero 148 del 2011 la quale si è limitata ad introdurre addirittura per la prima volta ed in sede di conversione di decreto legge una disciplina della quale non vi era alcun cenno nel decreto poi convertito con modificazioni se non nell'art. 1 comma 2 che3 indica il fine del "perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 decreto legge 6 luglio 2011 numero 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 numero 111" facendo dunque rinvio addirittura a quanto previsto da un decreto legge diverso e oltre tutto già convertito con altra legge dello Stato.
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