giovedì 11 maggio 2017

Il trattamento di fine mandato

Gli amministratori che prestano la propria opera all’interno della società hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata

Gli amministratori che prestano la propria opera all’interno della società hanno diritto a ricevere un compenso per l’attività prestata, il cui ammontare e la cui corresponsione deve essere stabilita all’atto della nomina, ovvero attraverso successiva delibera dell’assemblea dei soci. La normativa civilistica individua negli art. 2364, e 2389 del C.C. le norme atte a regolamentare i compensi degli amministratori delle società per azioni, norme applicabili per rinvio alle società di capitali. Dal punto di vista fiscale, i compensi erogati all’amministratore costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Infine, anche in termini di deducibilità dei compensi pagati agli amministratori, condizione necessaria è la presenza di una delibera dell’assemblea ordinaria dei soci che ne determini la sussistenza e l’ammontare. 

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