venerdì 8 settembre 2017

Responsabilità penale del gallerista

Contraffazione, alterazione e riproduzione di opere d'arte e falso dichiarato, artt. 178 e 179 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, la figura del “gallerista” assume sempre più importanza nello scenario giuridico attuale, soprattutto in riferimento al proliferare dei reati connessi al cosiddetto diritto penale dell’arte, materia ancora poco approfondita. 
Di qualche giorno fa è la notizia, diffusa su tutti i quotidiani nazionali, del decreto di sequestro, spiccato dalla Procura della Repubblica di Genova, di ben 21 opere del famoso artista Amedeo Modigliani, esposte nella mostra di Palazzo Ducale; l’accusa nei confronti del gallerista, di un collezionista internazionale e di un curatore di Mondomostre Skira, società organizzatrice dell’evento, infatti è che i quadri esposti non sarebbero autografi bensì dipinti fasulli
Invero il gallerista, giuridicamente, oggi va considerato a tutti gli effetti un vero e proprio imprenditore, così come previsto dall’art. 2082 del codice civile, in quanto gestore di una “galleria d’arte”, intesa quale luogo di esposizione e vendita di opere di pittura, scultura e simili. 

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