La proposizione da parte di una società di domande di ammissione a procedure concorsuali reiterata e costante, genera un fenomeno conosciuto nel mondo del diritto come “consecuzione tra procedure”. Tale meccanismo, è stato oggetto di analisi approfondita in dottrina e giurisprudenza, tanto da essere ad oggi considerato come un vero e proprio istituto che produce effetti giuridici rilevanti che incidono su entrambi i protagonisti della procedura concorsuale, ossia debitore e creditore.
Tecnicamente, riconoscere un valore alla proposizione continuata di diverse domande di ammissione a procedure concorsuali, considerando l’arco temporale in cui le stesse si alternano come un unicum, significa ammettere la possibilità di calcolare in modo conseguente il c.d. periodo sospetto nel corso del quale è possibile revocare i pagamenti effettuati dalla società; in buona sostanza dunque, la consecutio incide sul profilo temporale delle revocatorie fallimentari di cui agli art. 44 e 67 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942).
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