La sentenza n. 8104/2017 della Corte di Cassazione ha confermato un precedente orientamento, sottolineando che le attribuzioni patrimoniali – di beni mobili o immobili – dell’un coniuge verso l’altro in sede di separazione personale non sono da valutarsi né quali corrispettivi, né quali donazioni: sono disposte nel “peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutoria-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale”.
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