La Corte di Cassazione con la sent. n. 24940 del 6.12 2016 ha affermato la tacita abrogazione della disposizione prevista dall'art.8 4 c. del TUS
In un mio precedente articolo a commento del nuovo modello per l’invio telematico della dichiarazione di successione pubblicato il 22 gennaio 2017 si sottolineava che le istruzioni per la compilazione del quadro ES intitolato “Donazioni e atti a titolo gratuito” precisano che il coacervo va fatto “ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all’erede o al legatario”
Rinviando a quanto riportato in tale articolo oltre che ad altri miei precedenti interventi [1] circa le considerazioni relative a tale problematica, ove, tra l’altro, veniva segnalata l’assenza di giurisprudenza in merito, è opportuno ora evidenziare una recente pronunzia della Corte di Cassazione sull’argomento.
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