venerdì 5 maggio 2017

L'incostituzionalità della legge di conversione 148/2011

Una concentrazione di uffici giudiziari nel solo capoluogo di provincia porta inevitabilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini

In materia di riforma della geografia giudiziaria, avente ad oggetto la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria, comprendendo altresì la previsione dell'ampia delega sulla geografia giudiziaria, si prescinde completamente da quel procedimento previsto e disciplinato dalla legge di conversione di delega numero 148 del 2011, con particolare riferimento all'articolo 1 comma 2 della stessa. In effetti lo scopo del previsto risparmio della spesa pubblica attraverso la riduzione della geografia giudiziaria appare del tutto irrazionale ed altresì irrazionalmente perseguito con la previsione di risparmi per soli 76 milioni di Euro, laddove sono facilmente ipotizzabili costi diretti ed indiretti ben maggiori derivanti dall'operazione posta in essere con la chiusura di ogni singolo ufficio giudiziario

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