Un altro importante tassello si aggiunge al mosaico che raffigura l'illegittimità dei costi minimi richiesti, ratione temporis, dagli autotrasportatori per conto terzi, in nome dell'ormai abrogato (dall'01.01.2015) art 83 bis del D.L. 112/2008, converito in L. 133/2008. Il Tar Lazio, con la sentenza 2655-6/2017, pubblicata il 21 febbraio 2017, statuisce l'illegittimità dei costi minimi, a prescindere che la determinazione degli stessi provenga dall'Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto ovvero dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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