martedì 2 maggio 2017

Il Redditometro non ha efficacia retroattiva

Le modifiche al redditometro non operano con efficacia retroattiva ed escludono la rilevanza di indici di spesa post 2009 ad anni precedenti

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con la sentenza n. 895/02/16 pronunciata il 18.11.2016 e depositata in Segreteria il 16.11.2016, affronta la tematica dell’applicazione dell'art. 38, comma 5, del D.p.r. 600/1973, nella formulazione anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. 78/2010, con riferimento ad indici di spesa manifestatisi dal 2009 in poi. 
Segnatamente, nel merito, l'Ufficio ha proceduto, nell’applicazione della rettifica fondata sulle modalità procedurali della formulazione dell'art. 38 del D.p.r. 600/1973 nella formulazione anteriore al D.L. 78/2010, alla valorizzazione di elementi di fatto attratti dall'efficacia temporale della nuova disciplina e, dunque, non rilevanti ed efficaci nella vigenza della previgente formulazione. 

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