L’Amministrazione finanziaria non può recuperare il costo di pubblicità inferiore a 200mila euro poiché la deducibilità di questi oneri è prevista espressamente dalla norma con una presunzione assoluta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8981 del 6 aprile 2017.
L’agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società disconoscendo, tra l’altro, anche la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute. Si trattava di somme corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica affinché promuovesse il marchio in occasione degli eventi sportivi. Secondo la Corte Suprema, le sponsorizzazioni erogate ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) costituiscono, per lo sponsor, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge, sino a 200.000 euro annui, dovendosi, pertanto, ritenere ex se integrata, entro tale limite, sia l’inerenza quantitativa che qualitativa.
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