Anche in materia doganale l’abuso del diritto può essere riscontrato a condizione che venga dimostrato, sul piano oggettivo, che il comportamento degli operatori abbia concretamente eluso un divieto posto dalla norma e abbia, di fatto compromesso l’obiettivo e i principi sottesi alla norma stessa; inoltre, sul piano soggettivo, è necessario dimostrare che il comportamento abbia determinato l’attribuzione all’operatore di un indebito vantaggio. Questi sono i principi espressi, anche in applicazione del diritto europeo, da Cass. civ., sez. trib., 27/01/2017 n. 2067.
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