Incombe sul Consorzio di Bonifica l’onere della prova contraria ex art.2697 comma2 c.c. circa l’ effettiva sussistenza di un beneficio specifico e diretto rinveniente dalla attività di bonificazione idraulica del terreno. Né, può dirsi sufficiente per l’assolvimento di tale onere il mero richiamo ad “assunti generici” da parte del Consorzio di Bonifica, assolutamente inidonei allo scopo poiché non incentrati sugli specifici profili di inidoneità lamentati dal consorziato in sede di perizia, bensì fondati sul mero richiamo ai piani di classifica ed ai regolamenti. Vale a dire, su elementi-quadro non contestati in quanto tali e pertanto evidentemente irrilevanti nonché insufficienti rispetto alle contestazioni specifiche mosse dal consorziato in sede probatoria E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della pronuncia n°12576 depositata in data 17 giugno 2016, evidenziando i Giudici di Palazzaccio un principio giurisprudenziale non di poco conto in termini probatori.
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