All’indomani della pubblicazione della sentenza n.11504 del 10.5.2017 della prima sezione civile della Corte di Cassazione in tema di diritto all’assegno di divorzio, si è scatenata la fast information del web, talvolta incitando i divorziati obbligati all’assegno a promuovere un giudizio di revisione ai fini della revoca del fardello economico. È appena il caso quantomeno di riflettere se il mutamento di un principio di diritto – come si vedrà quello affermato dalla succitata sentenza – possa concettualmente coincidere con il presupposto della sopravvenienza di fatti e circostanze che, così come previsto dall’art.9 Legge 898/70, può legittimare un siffatto giudizio di revisione teso alla revoca dell’assegno divorzile. Si consideri, inoltre, che la sentenza in argomento si pone per la prima volta in contrasto con il precedente e consolidato indirizzo dello stesso Supremo Collegio e che, quindi, potrebbe aprire in un prossimo futuro la via della rimessione della quaestio alle Sezioni Unite, ancor più per effetto delle critiche già emerse e che emergeranno diffusamente in seno alla dottrina.
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