La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 17150 del 17/08/2016, ha sottolineato che, nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, nelle quali si eccepisce:
a) la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito in conto corrente;
b) che il contratto sia stato negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000;
Una volta che il giudice abbia dichiarato la nullità di detta clausola, la Banca non può applicare la capitalizzazione annuale degli interessi perché questi si sottraggono a qualunque tipo di calcolo capitalizzato, essendo stata precedentemente dichiarata la nullità della clausola che avrebbe legittimato la capitalizzazione.
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