Con una sentenza epocale, dopo 30 anni di diverso orientamento consolidato, la Suprema Corte supera il principio che collegava la misura dell’assegno al parametro del “tenore di vita” matrimoniale.
L’assegno di divorzio, stabilisce la Cassazione in sentenza, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di “solidarietà economica” (artt. 2 e 23 Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.), sia la giustificazione della doverosità della sua prestazione (art. 23 Cost.).
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