Con ordinanza n. 40541 del 6 settembre 2017 la Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, ha enunciato il principio in forza del quale “Lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno se gli aventi diritto sono assistiti economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza”.
L’intervento e l’ausilio di terzi infatti possono avere rilevanza nella regolazione dei rapporti, extraprocessuale o processuale civile, tra la parte civile, l’imputato e l’ente pubblico che abbia provveduto alla pubblica assistenza.
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