venerdì 15 settembre 2017

Niente 15% spese generali all'arbitro avvocato

Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 non spettano all'arbitro avvocato

L’ordinanza n. 5676/2017 del Tribunale di Roma conferma un non recente orientamento della Cassazione Civile, che con la sentenza n. 1673/2003 aveva negato all’avvocato arbitro rituale le “spese c.d. forfettarie – art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985 (all’epoca vigente)”. 
La motivazione della esclusione è fondata dalla S.C. – che il Tribunale di Roma richiama - sul fatto che “la liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l’applicazione della norma di cui all’art. 814 c.p.c., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese borsuali (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 cod. proc. Civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici, senza che possano, per converso, ritenersi applicabili tout court i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese forfettarie (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985) attesa la non assoluta equiparazione dell’arbitro all’esercente la professione  forense in relazione alla peculiarità dell’opera rispettivamente prestata”. (Cassazione Civile n. 1673/2003). 

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