Un discorso a parte merita il latte crudo, che, secondo il Regolamento CE n. 853/2004 è il latte che non è stato riscaldato a più di 40°C e non è stato sottoposto a nessun trattamento avente un effetto equivalente, prima di essere consumato. Al controllo il latte vaccino crudo non deve contenere, a 30°C, più di 300.000 germi/ml e 400.000 cellule somatiche/ml. Se è destinato alla produzione di derivati mediante processi che non comportano trattamenti termici, il numero di germi non può essere superiore a 500.000/ml.
Questo prodotto si è di fatto reso disponibile al consumatore che lo acquista al di fuori dell’azienda agricola, a partire dalla metà degli anni 2000 quando si sono diffuse sull’intero territorio nazionale apposite macchine erogatrici. L’obbligo di riportare nell’etichettatura del latte crudo la dicitura “da consumarsi previa bollitura”, introdotto a partire dal 2008 con una Ordinanza del Ministero della salute e previsto dal Decreto legge n. 158 del 13/09/2012, ha consentito di inserire un principio di garanzia a tutela della salute del consumatore.
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