lunedì 4 settembre 2017

La responsabilità del notaio

La responsabilità del notaio per la violazione del dovere di consiglio

Con una interessante sentenza (la n. 10.02.2017- 18.05.2017), la Cassazione – sezione III civile – ha risolto un caso che le era stato sottoposto in relazione alla mancata segnalazione, da parte del notaio, del termine di efficacia della trascrizione di un contratto preliminare relativo ad un contratto di compravendita, dando torto al professionista. 
Il notaio aveva infatti redatto il preliminare, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti che avevano stabilito che il contratto di vendita definitivo dell’immobile avrebbe potuto avvenire nell’arco di ben nove anni. 
Stante il lungo termine prospettato, il notaio aveva consigliato al futuro acquirente di trascrivere il preliminare in modo che non gli si potessero opporre trascrizioni pregiudizievoli
Non avvisava tuttavia quest’ultimo che la trascrizione avrebbe perso efficacia dopo tre anni dall’esecuzione della formalità pubblicitaria ex art 2645 bis cc. 

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