La diffamazione a mezzo internet, in particolare sui social network, secondo ormai consolidata giurisprudenza della stessa Suprema Corte di Cassazione, deve qualificarsi quale fattispecie caratterizzata dall’aggravante speciale per le offese commesse con qualsiasi mezzo di pubblicità (Cassazione penale, sentenza n. 31392 del 25.07.2008; Cass penale, sez, n.50 del 2 gennaio 2017).
E’ la stessa particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio che rende necessario un trattamento sanzionatorio di maggiore severità.
L’uso del social network consente una rapida divulgazione delle affermazioni diffamatorie, come è facile verificare sia dal numero degli interventi nella discussione, sia dallo stesso numero degli “amici” degli utenti interessati.
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