Questo è il principio recentemente ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza del 28 luglio scorso, con la quale il Comune, in qualità di proprietario della strada, è stato condannato a risarcire i danni subiti da un privato a causa dell'allagamento di un garage sotterraneo di sua proprietà determinato da un fortissimo temporale.
Richiamando quanto già affermato in diverse sentenze precedenti, la Suprema Corte ha ricordato che il custode della strada - ossia colui che ha il possesso, la detenzione o, a maggior ragione, il proprietario della cosa che ha cagionato il danno - ha l'obbligo di manutenzione, gestione e controllo del bene che ha in custodia.
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