La recente sentenza della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 19161/2017) ha finalmente chiarito che ai fini della mediazione di beni immobili o di aziende, gli unici soggetti abilitati a svolgere tale funzione sono solamente gli iscritti nel ruolo di cui alla Legge n. 39 del 1989 (ora, ex D. Lgs. n. 59 del 2010, nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio). Questa circostanza fa sì che chi non è iscritto non ha nessun diritto alla provvigione. Cio' vale sia per la cosiddetta mediazione tipica, cioè quando l'opera svolta dal mediatore è di messa in contatto fra le parti in modo neutrale, sia quando lo stesso agisca in modo atipico per conto di una sola delle parti (mandatario a titolo oneroso che svolga quindi un'attività mediatoria unilaterale).
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