La tassa automobilistica si prescrive in tre anni, anche in caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento.
E’ quanto emerge dalla sentenza[1] con cui i giudici di Piazza Cavour, tornando a pronunciarsi sul tema della sua prescrizione, e riportandosi a una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. 17.11.2016, n. 23397), hanno chiarito una volta per tutte che la riscossione di detto tributo è sottoposta al termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986.
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