Si tratta di una delle novità ultime introdotte con i Decreti attuativi in materia di contenzioso tributario in chiave prevalentemente deflattiva
-Normativa di riferimento- Art.17 bis del D.lgs.n°546/1992:
La previsione normativa di cui all’art.17 bis del D.lgs.n°546/1992 prevede espressamente già da qualche anno l’obbligo di mediazione/reclamo per i tributi erariali nonché per tutti i tributi riconducibili all'Amministrazione finanziaria.
In particolare, l’art.17 bis, comma 1 del ridetto Decreto, dispone testualmente: “ Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art.48.”
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