Le novità riguardano sia i piani di Welfare fondati sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base alle modalità definite con il D.M. 25 marzo 2016, che vanno regolati nel quadro della contrattazione collettiva, sia i Piani di welfare svincolati dall’erogazione del premio, attivati volontariamente ed unilateralmente dal datore di lavoro, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi e ai loro familiari in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale ed oggi riconosciuti anche sulla base delle previsioni del contratto collettivo di livello nazionale o interconfederale, caratterizzati dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 51, comma 2, lett. f) e segg. del TUIR approvato con D.P.R. n. 917/1986.
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