A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento, con il D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014) dell’istituto della negoziazione assistita, molti sono stati i dubbi e le incertezze su come utilizzare questo strumento e come difendersi da eventuali “scorrettezze”. Una delle domande più ricorrenti e che, invero, ha ricevuto meno risposte è la seguente: cosa accade quando, dopo l’invio dell’invito a procedere con la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, la parte invitata aderisce solo formalmente senza avanzare alcuna proposta concreta e, dunque, di fatto frustrando la ratio della normativa?
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